La nuova legge, la cui entrata in vigore potrebbe avvenire il 1° gennaio 2020, mira ad eliminare le disparità di trattamento tra le persone imposte alla fonte e le persone imposte secondo la procedura ordinaria.
Queste in sintesi le disposizioni principali del nuovo articolo 89 LIFD:
A. I lavoratori dipendenti tassati alla fonte, con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, senza permesso di domicilio C, sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il loro reddito lordo raggiunge o supera, nel corso dell’anno fiscale, un determinato importo fissato dal Dipartimento delle Finanze in collaborazione con i Cantoni.
Sono parimenti tassati con una procedura ordinaria ulteriore obbligatoria i lavoratori dipendenti residenti che dispongono di proventi non soggetti ad imposte alla fonte. Il modulo per la dichiarazione d’imposta deve essere richiesto all’autorità competente emtro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo. E’ tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica.
B. I lavoratori dipendenti tassati alla fonte, con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, senza permesso di domicilio C, possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore nel caso non siano adempiuti i requisiti per una tassazione ordinaria obbligatoria. Il contribuente deve presentare la richiesta entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo. La richiesta concerne obbligatoriamente anche l’eventuale coniuge che vive in comunione domestica.
C. I lavoratori dipendenti tassati alla fonte, senza domicilio fiscale in Svizzera, possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore se:
- la parte preponderante dei loro redditi mondiali, compresi i proventi dell’eventuale coniuge, è imponibile in Svizzera e
- la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera (quasi residenza).
La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo del successivo anno fiscale.
D. Per i lavoratori dipendenti non residenti e che non soddisfano le condizioni della quasi residenza l’imposta alla fonte ha effetto liberatorio, ossia è definitiva e, a differenza dell’attuale normativa, non sono più permesse le correzioni della tariffa per la pretesa di deduzioni supplementari dalla base di calcolo.
Quanto riportato sopra è una sintesi delle novità che verranno introdotte. I nostri consulenti sono a completa disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e dettagli.
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