Le nuove disposizioni legali per la formazione della ditta (modifiche degli art. 945 cpv. 2, 947, 948, 950, 951 e 953 Codice delle obbligazioni, CO) sono entrate in vigore il 1. luglio 2016.

Le norme agevolano la successione d’impresa per le imprese individuali, in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni.

La ditta originaria può essere usata a tempo indeterminato

Le società di persone possono mantenere la stessa ditta anche se mutano i soci. Inoltre, se la società è trasformata in un’altra forma giuridica, nella ditta sarà sufficiente adeguare, nel caso ideale, l’indicazione della forma giuridica. In linea di massima la trasformazione in un’altra forma giuridica inciderà sulla ditta soltanto per quanto riguarda l’aggiunta di tale forma. In questo modo si conserva il valore conseguito e coltivato negli anni di una ditta. Inoltre, in futuro dalla ditta si riconoscerà direttamente la forma giuridica.

Il diritto esclusivo di usare la ditta è esteso a tutta la Svizzera per tutte le società commerciali

Per le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni tale diritto vale solo per le ditte iscritte, modificate o completate con l’indicazione della forma giuridica dopo il 1. luglio 2016. In tal modo si tiene conto del fatto che il raggio d’azione di molte società non si limita più al comune in cui hanno sede.

Per costituire una ditta valgono le stesse prescrizioni per tutte le società

Fatta eccezione per le imprese individuali, la ditta è costituita da un nucleo liberamente scelto integrato dall’indicazione della pertinente forma giuridica, che può essere scritta per esteso o come abbreviazione (Società anonima SA, Società Cooperativa Scoop, Società a garanzia limitata Sagl, Società in nome collettivo SNC, Società in accomandita SAc, Società in accomandita per azioni SAcA).

Per le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni già esistenti al 1. luglio 2016, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni non implica l’obbligo di adeguare la loro ditta al nuovo diritto e di completarla con l’indicazione della forma giuridica

L’adeguamento volontario è ammesso. Se la ditta non è adeguata al nuovo diritto, si può continuare a far uso di quella esistente, ma solo fintantoché le persone menzionate con il loro nome nella ditta restano soci illimitatamente responsabili. Se tali persone abbandonano la società, la ditta, che in tal caso dovrebbe essere modificata anche secondo il diritto in vigore fino al 30 giugno (art. 947 e 948 CO, ora abrogati) va adeguata al nuovo diritto.

Per ulteriori informazioni e documenti.
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2016/2016-05-18.html