A livello di imposta federale diretta, la deduzione delle spese professionali per il tragitto di lavoro viene ridotta a massimo CHF 3’000 all’anno. I cantoni sono liberi di definire tale soglia. Per le aziende, l’implementazione si presenta complessa in riferimento ai collaboratori con automobili aziendali.
Conformemente al progetto FAIF approvato con voto popolare il 9 febbraio 2014, a partire dal 1° gennaio 2016 la deduzione delle spese di trasporto per i pendolari viene limitata a CHF 3’000 ai fini dell’imposta federale diretta.
Dopo la votazione si è saputo che in caso di automobile aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, si sarebbe proceduto all’imputazione al reddito imponibile qualora il tragitto di lavoro ammontasse a un controvalore materiale superiore a CHF 3’000 all’anno (imposta federale diretta). Questa imputazione viene effettuata in aggiunta alla quota privata oggi già nota per l’utilizzo delle automobili aziendali. A seconda della distanza del tragitto di lavoro, ciò comporta un notevole onere fiscale supplementare.
In breve:
– FAIF è la sigla che sta per «Finanziamento e ampliamento dell‘infrastruttura ferroviaria»
– I lavoratori dipendenti senza automobile aziendale possono far valere a partire dall‘1.1.2016 spese di trasporto di massimo CHF 3’000 ai fini dell‘imposta federale diretta..
– I collaboratori con automobile aziendale devono dichiarare nelle imposte il vantaggio valutabile in denaro che conseguono grazie all‘utilizzo dell‘automobile aziendale per recarsi al lavoro, al netto dell’importo forfettario FAIF di CHF 3’000.
– Questo vantaggio valutabile in denaro non ha alcun influsso sulle assicurazioni sociali.
– Per i dipendenti con automobile aziendale il datore di lavoro deve attestare nel certificato di salario la quota percentuale relativa al servizio esterno.
– I lavoratori indipendenti non sono interessati dalle disposizioni FAIF.
Per maggiori informazioni si rimanda alla normativa di riferimento: “Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta”
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930032/201601010000/642.118.1.pdf