Le parti contraenti possono porre fine al mandato in ogni momento. Questo diritto è considerato imperativo dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Ora il Consiglio federale intende dare alle parti la possibilità di derogare alle regole sulla fine del mandato (art. 404 del Codice delle obbligazioni, CO).
Nel diritto svizzero il mandato è la forma più generale di contratto di prestazione di servizi. Secondo la vigente disposizione esso può essere revocato dal mandante o disdetto dal mandatario in ogni momento; se ciò avviene intempestivamente va risarcito il danno. Nella maggior parte dei casi non può tuttavia essere chiesto il risarcimento del guadagno mancato. Questa disposizione è molto importante nella pratica, poiché il suo campo d’applicazione è straordinariamente vasto e il Tribunale federale ne considera imperativa l’applicazione.
Un diritto imperativo di porre fine al mandato in ogni momento senza pieno risarcimento del danno può essere fonte di problemi, in particolare per i contratti caratterizzati da interessi complessi e prevalentemente di natura commerciale, come i contratti di management e consulenza o i contratti di ricerca e sviluppo. Nel quadro di questi rapporti contrattuali le parti effettuano grandi investimenti e pertanto è per loro importante che la durata dei contratti sia vincolante e che non vi sia in linea di massima la possibilità di disdirli.
Per molti mandati tipici, come il mandato dell’avvocato o il contratto con un medico, la possibilità di porre fine al mandato in qualsiasi momento continua a essere una soluzione adeguata. Il Consiglio federale desidera pertanto conservare come base la normativa vigente, completandola con una nuova disposizione, secondo la quale le parti possono convenire di rinunciare al diritto di porre fine al contratto in ogni momento o limitarlo. In futuro, le parti potrebbero pertanto convenire clausole contrattuali derogative in merito alla fine del mandato, per esempio per quanto concerne i termini di disdetta o le pene convenzionali. Si terrebbe così pienamente conto della necessità di consolidare il vincolo contrattuale e di rendere più sicura la pianificazione.
Limitazione nulla se prevista dalle condizioni generali. Questa modifica permetterebbe alle parti di consolidare il vincolo contrattuale. Poiché vi sono mandati per i quali ciò non appare appropriato, occorre garantire che le convenzioni derogative corrispondano in ogni caso alla volontà di entrambe le parti. La nuova disposizione prevede pertanto che le convenzioni derogative sono nulle se previste nelle condizioni generali.
La procedura di consultazione si concluderà il 31 dicembre 2016.
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