Revisione parziale della legge sull’IVA
(modifiche dal 01.01.2018)
Nella seduta del 2 giugno 2017 il Consiglio Federale ha deciso di porre in vigore dal 1 gennaio 2018 la revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA) adottata dal Parlamento. La revisione comprende diverse modifiche concernenti l’assoggettamento, l’esclusione dall’imposta nonché aspetti procedurali e la protezione dei dati. L’obiettivo principale della revisione è l’eliminazione degli svantaggi concorrenziali dovuta all’IVA delle imprese con sede in territorio svizzero rispetto alle imprese estere. Per la maggior parte delle imprese con sede in territorio svizzero, la revisione parziale della legge sull’IVA comporta solamente conseguenze marginali. Di seguito presentiamo gli aspetti più significativi delle modifiche introdotte.
Con la revisione della legge sull’IVA è ora assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa:
a. la cui cifra d’affari mondiale (non esclusa) è superiore o uguale a CHF 100’000 e
b. con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b. ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero.
È esentato dall’assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100’000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2. Le imprese che realizzano una cifra d’affari mondiale ≥ a CHF 100’000, ma sul territorio svizzero
eseguono esclusivamente prestazioni escluse secondo la rev-LIVA vanno assoggettate. Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’imprese sul territorio svizzero iniziano l’assoggettamento con l’avvio dell’attività imprenditoriale. Tutte le altre imprese nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero. Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’imprese sul territorio svizzero terminano l’assoggettamento con la cessazione dell’attività imprenditoriale. In caso di liquidazione patrimoniale, con la chiusura della procedura di liquidazione. Tutte le altre imprese alla fine dell’anno civile in cui esse eseguono per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.
Al momento dell’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero che non sono iscritti nel registro di commercio devono fornire una garanzia, in contanti o sotto forma di garanzia emessa da una banca con sede in Svizzera. In ultimo, fintanto che svolge attività in territorio svizzero ed è assoggettato all’imposta, un’impresa estera è tenuta a farsi rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera presso il quale è garantito il domicilio fiscale per tutto ciò che concerne l’imposta sul valore aggiunto.
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