Rif.: gg 10.07.19
La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) è stata accettata in votazione popolare il 19 maggio 2019 dal 66.4% dei votanti e da tutti i Cantoni.
Con tale progetto si mirava ad ottenere un sistema fiscale più competitivo e conforme alle regole internazionali, nonché contribuire a garantire le rendite AVS.
Tra gli elementi più significativi del testo in votazione si ricordi che sono stati aboliti i privilegi fiscali accordati alle imprese, sono stati introdotti strumenti che mirano ad incentivare gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, è stato garantito all’AVS un apporto supplementare annuo di Fr. 2 miliardi finanziato in larga parte da imprese e lavoratori.
In questa sede desideriamo ritornare su un particolare aspetto, ossia sulla modifica legislativa relativa alle limitazioni al principio degli apporti di capitale.
Le riserve da apporti di capitale (principio introdotto con la Riforma II dell’imposizione delle imprese nel 2011) sono pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione (ad es. azionisti) a una società di capitali o a una società cooperativa. Quando in occasione di un aumento di capitale vengono emesse nuove azioni ad un prezzo superiore al valore nominale, la differenza viene destinata alla “riserva aggio”. Tali apporti possono essere rimborsati nell’arco di diversi anni dalle imprese ai loro azionisti che beneficiano di una partecipazione agli utili tramite rimborsi esenti da imposte, anziché di dividendi imponibili.
Nel 2018 per esempio UBS ha pagato Fr. 0.65, Credit Suisse Fr. 0.25, Lafargeholcim Fr. 2 per ogni azione sotto forma di restituzione di capitale e gli azionisti non hanno dovuto dichiarare alcun reddito nella propria dichiarazione fiscale. Non sarebbe stato il caso se tali utili fossero stati qualificati come dividendi.
Il principio delle riserve in capitali ha provocato minori entrate fiscali per diversi milioni di franchi l’anno a Confederazione e Cantoni, la cui portata non era stata correttamente prevista prima dell’entrata in vigore della riforma. L’ammontare delle perdite ha suscitato a più riprese critiche nei confronti di questo principio. Alcuni interventi parlamentari hanno chiesto correzioni o persino la revoca della Riforma II, spesso sono state contestate pubblicamente le informazioni incomplete sulle minori entrate fornite dal Consiglio Federale nelle spiegazioni di voto e sono stati presentati ricorsi sulle votazioni che il Tribunale federale ha respinto prontamente a fine 2011.
Il nuovo testo di legge approvato il 19.05.19 prevede che le imprese quotate in una borsa svizzera possano rimborsare agli azionisti le riserve da apporti di capitale esenti da imposta soltanto se distribuiscono dividendi imponibili di pari importo. Nel caso in cui riacquistino le proprie azioni, tali imprese devono ridurre le riserve da apporti di capitale per un importo equivalente a quello della riduzione delle riserve da utili.
Queste limitazioni faranno sì che in futuro ci saranno meno distribuzioni di riserve in capitale esenti e più distribuzioni di dividendi imponibili presso gli azionisti.